IL "COMMERCIO CARNAL" CON LE MONACHE E IL CONSIGLIO DEI X

19 GIUGNO
1285
Un decreto ordina che i violatori di monasteri, conosciuti volgarmente come "monachini", vengano puniti a discrezione del Doge.
 (G.Zanon) .
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La monacazione forzosa vide nei secoli seguenti l’intervento della "quarantia al criminal" basti citare una legge emanata dal Consiglio dei Dieci nel 1566 che recitava così: “[…] se nell’avenire alcuno sarà convinto di haver havuto comercio carnal con una Monaca sacra, non possi esser condannato di minor pena, che de bando di anni X continui di questa nostra Città di Venetia, et del distretto, […], et di pagar in contadi Ducati mille, da esser dispensati la mità ad pias causas, come parerà a questo Consejo, et non havendo il muodo di pagare, di star per anni tre continui in priggione serrato, et di esser poi mandato al detto bando de anni dieci ut supra, non dovendo mai principiar il bando, se non dopo esborsati li d. 1000 sopradetti over dopo haver finito il tempo delli 3 anni in prigion ut supra, et l’altra mità di detta pena pecuniaria sia data all’accusator per l’accusamento del quale si habbia la verità, il qual sia tenuto secreto, et non vi essendo tanti beni del delinquente, quali però tutti siano obligati alla detta taglia, sia essa taglia pagata al detto accusator delli denari di questo Conseglio deputati alle taglie. […] et se nell’avenir alcun sia chi si voglia, eccettuati gli inservienti, sarà trovato dentro di alcun Monasterio di Monache di questa nostra Città, e Ducato, così di notte, come di giorno, etiam che non fusse convinto di comertio carnal, cada alla metà del bando, danari, overo priggion, et taglie all’accuasator, et captori il tutto per metà di quanto è sopradetto, non se gli possendo far alcuna gratia in omnibus, ut supra. “
Foto: monastero e chiesa di san Giovanni evangelista (Torcello) - rasa al suolo in epoca napoleonica.

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