“I VENETI NON SEGUONO LEGGE, MA VIVONO SOLTANTO SECONDO LA LORO CONSUETUDINE”
di Edoardo Rubini da “Giustizia veneta”. Ed Filippi Venezia
La lapidaria affermazione del giurista Odofredo qui riportata rende con brillantezza la peculiarità del diritto veneto nell’ampio contesto del vecchio mondo occidentale.
Verso la metà del Duecento, il grande giurista bolognese constatava una realtà pacifica e rilevabile da tutti i documenti storici: in barba alla grande tradizione romanistica i Veneti seguivano un diritto proprio, le cui fonti erano costituite da statuti, promissioni, delibere giurispridenziali o consiliari, consuetudini; si osservi che nell’epoca in cui egli usava il termine “consuetudo” era già stata prodotta una certa mole di norme scritte, dunque il riferimento non è solo a norme vigenti in forma orale.
La lapidaria affermazione del giurista Odofredo qui riportata rende con brillantezza la peculiarità del diritto veneto nell’ampio contesto del vecchio mondo occidentale.
Verso la metà del Duecento, il grande giurista bolognese constatava una realtà pacifica e rilevabile da tutti i documenti storici: in barba alla grande tradizione romanistica i Veneti seguivano un diritto proprio, le cui fonti erano costituite da statuti, promissioni, delibere giurispridenziali o consiliari, consuetudini; si osservi che nell’epoca in cui egli usava il termine “consuetudo” era già stata prodotta una certa mole di norme scritte, dunque il riferimento non è solo a norme vigenti in forma orale.
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