IL CONTROLLO DEL LAVORO MINORILE A VENEZIA

Di Simonetta Dondi dell'Orologio

1396 Marzo 10, in Consiglio dei Quaranta.

"Sempre e più frequentemente si presentano molte persone all'Ufficio della Giustizia Vecchia per chiedere di essere autorizzate a collocare fanciulli e fanciulle di ambo i sessi presso artigiani di questa città di vari mestieri ed arti.
Non di rado sono gli stessi fanciulli e fanciulle che si presentano al detto Ufficio, incaricato per legge del controllo dell'avviamento al lavoro, per omologare i patti e gli accordi di lavoro conclusi, con la determinazione del salario e degli obblighi di frequenza della bottega, per poter così conseguire l'iscrizione allo speciale albo degli artigiani ed artieri.
Spesso accade anche che, volendo quel nostro Ufficio introdurre specifiche limitazioni alle prestazioni lavorative troppo pesanti imposte ai predetti fanciulli e fanciulle, che come tali offendono Dio e la Giustizia, i maestri aggirano il controllo legale e si fanno omologare i contratti di istruzione professionale da notai liberi professionisti, ponendo a carico dei predetti fanciulli le imposizioni che loro aggrada, che spessissimo sono contro Dio e la sua Giustizia.
Gli stessi genitori di tali ragazzi spesso non hanno alcun rispetto dei loro figli e nessuna considerazione del loro vero profitto.
Il predetto nostro Ufficio della Giustizia Vecchia a unanimità dei suoi componenti fa voti che il Senato ponga un preciso divieto ai notai di rogare simili atti e patti, a tutela e difesa di quei fanciulli e per amore della Giustizia.
Chiede altresìche sia introdotto nello Statuto dei pubblici notai tale divieto, affinché non abbiano a ripetersi simili disordini.
Così ed in tal senso resta deliberato."
Tale Legge viene perfezionata il 25 settembre 1402 con la seguente dichiarazione:
"E per altro nessun notaio, in qualunque modo costituto, sia per incarico imperiale che dei Veneziani, osi o presuma di intraprendere o far intraprendere in qualunque modo o stratagemma Parti o comporre Strumento alcuno tra alcun bambino e bambina, tanto piccolo che grande, famigli, servitori, artigiani, e tra familiari di qualunque grado, con maestri, mercanti, funzionari e quante altre condizioni esistano, abitanti nello Stato di Terra e in Quello di Mare della città di Venezia, che comporti un qualsiasi utilizzo dei bambini e delle bambine in attività lavorative, di servizio o di accompagnamento.
Affinché nessuna grazia sia concesso al notaio che contravvenga al dominio della Giustizia Vecchia in questo campo, se i notai vorranno stilare simili contratti, si ordina che scrivano i patti secondo i dettami della Giustizia Vecchia e li convalidino presso i Suoi Uffici."

NdR. L'INVASIONE francese distrusse da noi anche  la legge veneta, assai simile al diritto anglosassone e unica nel suo genere in Italia, con danni irreparabili. Oggi il Diritto , i cui disastri vediamo ogni giorno, sia nel pubblico che nel privato, è di chiara derivazione napoleonica.














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